Libro TERZOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 616

Fondo per l'efficienza dello strumento militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali. 2. Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali. A tale fine non si applica l', comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
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