Libro TERZO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 550
Somministrazione dei fondi
In vigore dal 9 feb 2013
1. A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilità speciali, aperte presso le tesorerie provinciali:
a) per il pagamento degli emolumenti al personale;
b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori.
2. Le aperture di credito sono soggette ai controlli preventivi di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e devono contenere, oltre all'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonché la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.
2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-550