Libro TERZO›Titolo III›Capo I›Sez. IV
Art. 551
Fondo scorta
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.
2. Lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.
3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-551