Libro TERZOTitolo IIICapo ISez. IV

Art. 551

Fondo scorta

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio. 2. Lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio. 3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dal regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-551

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