Libro TERZOTitolo IICapo VI

Art. 547

Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attività connesse

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell', oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con il regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le consistenze e il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso. 2. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 1, l'Amministrazione della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa e con le modalità che sono stabilite con il regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-547

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