Libro TERZO›Titolo II›Capo III
Art. 544
Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi necessari per il sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, o in qualunque modo connessi con tali esigenze, è autorizzato il ricorso, in caso di necessità e urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla base di accordi quadro appositamente stipulati e nell'ambito dei fondi stanziati per tali esigenze.
2. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 1 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-544