Libro TERZO›Titolo III›Capo I›Sez. II
Art. 549
Riassegnazione di entrate a bilancio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste devono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione a uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione del Ministero della difesa, tenuto conto dei limiti alle riassegnazioni di bilancio di cui all', comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Allo stesso modo, le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle per il mantenimento degli allievi nelle scuole militari nonché quelle previste dal comma 3 dell' del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-549