Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 553
Spese di natura riservata
In vigore dal 23 giu 2023
1. Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-553