Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. II

Art. 555

Oneri per subentro del Ministero della difesa nei rapporti di lavoro del Circolo Ufficiali delle Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 4, per il subentro del Ministero della difesa in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato alle dipendenze del Circolo Ufficiali delle Forze armate, valutato in euro 250.000,00 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all', comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-555

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