Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. II

Art. 560

Ordinamento giudiziario militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione I, gravano su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-560

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