Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. II

Art. 563

Collegio medico legale

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'onere derivante dalle disposizioni sul Collegio medico legale di cui all', grava sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-563

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