Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. II
Art. 563
Collegio medico legale
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'onere derivante dalle disposizioni sul Collegio medico legale di cui all', grava sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-563