Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. III
Art. 568
Manutenzione degli alloggi di servizio, modalità di riscossione del canone e sua destinazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del proprio stato di previsione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al libro II, titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-568