Libro TERZOTitolo IICapo III

Art. 540

Poteri di spesa

In vigore dal 7 lug 2017
1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonché gli ufficiali generali e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-540

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