Libro QUARTOTitolo IXCapo II

Art. 1475

Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero

In vigore dal 31 dic 2023
1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400. 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1475

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