Libro QUARTO›Titolo IX›Capo II
Art. 1471
Libertà di culto
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri.
2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.
3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.
4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo.
5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonché dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.
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