Libro QUARTO›Titolo IX›Capo III
Art. 1476
Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare
In vigore dal 31 dic 2023
1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all' della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall' della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM".
4. L'adesione alle APCSM è libera, volontaria e individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli , il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all', comma 8, limitatamente agli allievi.
Note all'articolo
- La L. 28 aprile 2022, n. 46 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1476