Libro PRIMO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 25
Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa
In vigore dal 23 giu 2023
1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell', comma 4, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
b) è gerarchicamente sovraordinato:
1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;
c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-25