Libro PRIMOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 25

Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa

In vigore dal 23 giu 2023
1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell', comma 4, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa: a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; b) è gerarchicamente sovraordinato: 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze; 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma; 3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate; c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. 3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-25

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