Libro PRIMOTitolo IIICapo IISez. I

Art. 22

Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati , nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici

In vigore dal 26 feb 2014
Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici 1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona: 1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall', comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine; 2) provvede, altresì, a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell' della legge 29 ottobre 1997, n. 374; b) in materia di armi chimiche: 1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate già raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonché quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'<<annesso sui composti chimici>> alla convenzione, detenuti per le attività non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC; 2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalità e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorità competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale; c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420: 1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati; 2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonché gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attività di distruzione. c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente: 1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato; 2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività, anche ai sensi degli , comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell', comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177; 3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2); 4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso; 5) svolge l'attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata; 6) svolge l'attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità. 2. Con il decreto interministeriale di cui all' della legge 29 ottobre 1997, n. 374: a) è stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale; b) è individuato, altresì, l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa; c) è istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalità della loro distruzione, e annotare, altresì, le denunce fatte ai sensi dell', della legge 29 ottobre 1997, n. 374. 3. Con il decreto interministeriale di cui all', comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, è definita la disciplina relativa alle attività procedurali e le modalità di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-22

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