Libro PRIMO›Titolo III›Capo II›Sez. II
Art. 24
Organi consultivi
In vigore dal 26 feb 2014
1. Presso il Ministero della difesa operano:
a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell', comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali.
2. L'attività degli organismi di cui al comma 1 è svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non è corrisposta alcuna forma di rimborso spese.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-24