Libro PRIMO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 27
Ordinamento dello Stato maggiore della difesa
In vigore dal 28 mag 2026
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni:
a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento;
b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all';
b-bis) si avvale della Direzione della Sanità militare di cui all', per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo a quest'ultima affidate.
2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate e della Sanità militare, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.
3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-27