Art. 27 · Ordinamento dello Stato maggiore della difesa
Libro PRIMOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 27

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Ordinamento dello Stato maggiore della difesa

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento; b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all'; 2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze. 3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-27