Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I

Art. 188 quater

Ordinamento della Direzione della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. 1. Il Direttore della Sanità militare per l'esercizio delle proprie attribuzioni dispone della Direzione della Sanità militare. 2. La Direzione della Sanità militare si articola in reparti e uffici e ha alle dipendenze articolazioni sanitarie per assolvere le attribuzioni in materia di: a) reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo unico della sanità militare; b) dottrina sanitaria militare; c) attività sanitarie, ivi comprese la medicina veterinaria e la medicina preventiva e del lavoro, e le attività discendenti dall'; d) ricerca tecnologica e scientifica di interesse svolta dagli istituti, dagli enti e dalle strutture all'uopo deputati; e) gestione della proprietà intellettuale e dei brevetti, dello sviluppo di tecnologie medico-sanitarie in collaborazione con Difesa servizi spa e con gli enti nazionali di ricerca; f) coordinamento della sanità di aderenza per le attività svolte in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che comprende i servizi per le attività sanitarie d'emergenza e le infermerie di corpo; g) coordinamento della sanità di sostegno territoriale, che comprende le strutture con capacità diagnostica e polispecialistica, in grado di erogare prestazioni per l'assistenza sanitaria e il benessere del personale della difesa e per il supporto del Servizio sanitario nazionale. 3. La Sanità militare si avvale: a) del Collegio medico legale di cui all'; b) della Commissione medica di seconda istanza di cui all'; c) del Policlinico militare, con sede in Roma, di cui all'; d) degli Istituti di medicina aerospaziale di cui all'; e) dell'Istituto di scienze biomediche della Difesa di cui all'; f) del poliambulatorio "Montezemolo" di cui all', comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all', comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-188-quater

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