Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II

Art. 179 ter

Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo unico della Sanità militare impiegati per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 28 mag 2026
1. Gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo unico della Sanità militare impiegati presso i reparti investigativi individuati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri rivestono, limitatamente al periodo di servizio espletato presso tali unità organizzative, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, e di agente di pubblica sicurezza. 2. Gli ufficiali e i sottufficiali da destinare ai reparti di cui al comma 1, sono individuati dal Direttore della Sanità militare con propria determinazione, di concerto con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Le qualifiche di cui al comma 1 decadono al termine del periodo di servizio espletato presso l'Arma dei carabinieri.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera a)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: a) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i)".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-179-ter

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