Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 188 ter
Attribuzioni del Direttore della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
1. Il Direttore della Sanità militare:
a) supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze relativa alla Sanità militare;
b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento della Sanità militare, nonché delle attività di consulenza, innovazione e ricerca clinica; dello sviluppo e dell'utilizzo in campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri ambiti della difesa; di attivare sinergie con operatori pubblici e privati del settore sanitario, anche per il tramite di Difesa servizi spa;
c) se militare, esercita la funzione di comando del Corpo unico della Sanità militare e ne determina i profili di impiego.
2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Direttore della Sanità militare si avvale di un Vice direttore della Sanità militare, scelto tra gli ufficiali di grado apicale del Corpo unico della Sanità militare e nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore. Il Vice direttore, se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, assume la funzione di comando del Corpo unico della Sanità militare di cui al comma 1, lettera c).
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore della Sanità militare in campo nazionale, internazionale e sanitario sono disciplinate nel regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-188-ter