Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2197 quater.1
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 12 mag 2026
1. Fino all'anno 2033, per specifiche esigenze delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per titoli, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'accesso al ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente della medesima Forza armata, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea a indirizzo tecnico-ingegneristico, informatico e sanitario;
b) età non superiore a 52 anni;
c) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente.
2. Il numero dei posti a concorso in applicazione del comma 1 non può superare il 20 per cento dell'entità dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell', comma 1, lettera b).
3. Il numero dei posti riservati di cui all', comma 5, lettere a) e b), è ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi.
5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo marescialli con il grado di maresciallo o grado corrispondente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2197-quater-1