Libro QUARTO›Titolo II›Capo V
Art. 690 bis
Ulteriori modalità per il reclutamento dei sergenti
In vigore dal 12 mag 2026
1. In relazione alle specifiche esigenze funzionali, ciascuna Forza armata può bandire concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento nel ruolo sergenti riservati, nel limite massimo del 15 per cento dei posti disponibili, da computarsi nel limite massimo del 60 per cento di cui all', comma 1, lettera a), ai volontari in ferma prefissata quadriennale e ai volontari in ferma prefissata triennale in servizio che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno maturato almeno: a) quarantadue mesi in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;
b) diciotto mesi in qualità di volontario in ferma prefissata triennale.
2. I volontari in ferma prefissata di cui al comma 1, utilmente collocati nella graduatoria di merito, frequentano il corso di cui all', al termine del quale, qualora dichiarati idonei, conseguono la nomina a sergente e sono iscritti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-690-bis