Libro QUARTO›Titolo II›Capo V

Art. 690

Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti

In vigore dal 28 mag 2026
1. Il reclutamento, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati: a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare; b) nel limite minimo del 40 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo. 2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 3. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. 4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati: a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale; b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-690

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