Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV›Sez. III
Art. 687
Commissione d'esame
In vigore dal 17 nov 2018
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all', è composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dagli è rilevante, la commissione di cui al comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-687