Libro QUARTOTitolo IICapo IVSez. III

Art. 686

Prove concorsuali

In vigore dal 15 giu 2016
1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all', sono costituiti da: a) una prova di efficienza fisica; b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana; c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso; d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo; e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto. 2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all', sono costituiti da: a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto; b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale; c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo; d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto. 3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali. 4. La successione, le modalità e i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabiliti nei relativi bandi di concorso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-686

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo