Libro QUARTOTitolo IICapo IVSez. III

Art. 685

Ammissione al corso superiore di qualificazione

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. 2. L'ammissione al corso: a) ai sensi dell', comma 2-bis, lettera b), numero 1), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall', comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale; a-bis) ai sensi dell', comma 2-bis, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall', comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso; b) ai sensi dell', comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall', comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso. 3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all', l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale. Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all', comma 3.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-685

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