Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV›Sez. III
Art. 685
711 / 2493Ammissione al corso superiore di qualificazione
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.
2. L'ammissione al corso:
a) ai sensi dell', comma 2-bis, lettera b), numero 1), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall', comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale;
a-bis) ai sensi dell', comma 2-bis, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall', comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso;
b) ai sensi dell', comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall', comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso.
3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all', l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale.
Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all', comma 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-685