Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV›Sez. I
Art. 679
Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni, riservati:
1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado apicale;
2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere.
c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri in servizio permanente.
2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-679