Libro QUARTOTitolo IICapo IIISez. III

Art. 676

Reclutamento

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici. 2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti: a) non aver superato il ventitreesimo anno di età; b) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado; c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari. 2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-676

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