Libro QUARTO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 673
Norme generali sui concorsi
In vigore dal 20 feb 2020
1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi;
le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.
2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, corpi, specialità o specializzazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-673