Art. 673 · Norme generali sui concorsi
Libro QUARTOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 673

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Norme generali sui concorsi

In vigore dal 20 feb 2020
1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. 2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, corpi, specialità o specializzazioni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-673