Libro QUARTOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 669

Elementi di valutazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le commissioni giudicatrici di cui all' valutano: a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso. 2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo: a) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1; b) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Coloro che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei. 4. Ogni componente della commissione giudicatrice dispone, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito. 5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
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