Libro QUARTOTitolo IICapo IISez. III

Art. 666

Immissioni in ruolo

In vigore dal 30 giu 2022
1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale, forestale e tecnico. 2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non può in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo. 3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non può in ogni caso superare un ventiseiesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi. 3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-666

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