Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. III

Art. 666

Immissioni in ruolo

In vigore dal 28 mag 2026
1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale, forestale e tecnico. 2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non può in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo. 3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non può in ogni caso superare un ventitreesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi. 3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-666

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