Libro QUARTOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 668

Commissioni di concorso

In vigore dal 20 feb 2020
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue: a) per l'Esercito italiano da: 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a colonnello - presidente; 2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; b) per la Marina militare da: 1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello - presidente; 2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore; 3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto; 4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; c) per l'Aeronautica militare da: 1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a colonnello - presidente; 2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-668

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