Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV›Sez. II
Art. 682
Alimentazione dei ruoli dei marescialli
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all', comma 1.
2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall', commi 1 e 1-bis.
3. I posti di cui all', comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.
4. Ai concorsi di cui all', comma 1, lettera a), possono partecipare:
a) i giovani che:
1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;
3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:
1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;
3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
5. Ai concorsi di cui all', comma l, lettera b), possono partecipare:
a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:
1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso:
1.1) non hanno superato il 48° anno di età;
1.2) hanno riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;
1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande;
2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 45° anno di età;
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).
5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.
6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che al comma 5 del presente articolo, nell'alinea "le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-682