Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV›Sez. III
Art. 683
Alimentazione del ruolo degli ispettori
In vigore dal 25 feb 2026
1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.
2. Il personale reclutato tramite concorsi interni è immesso in ruolo al superamento del corso di cui all'.
3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all', comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso. I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all', comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all', comma 2-bis, lettera c) e viceversa.
3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall', comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall', comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare.
4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall', comma 2, lettera d);
c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
e) non sono stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;
f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.
5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall' è:
a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo ;
b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo .
6. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all', comma 2-bis, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.
7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale:
a) per il concorso di cui all', comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;
b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all', comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.
8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.
9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al capo VI del presente titolo.
9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;
b) di età non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.
9-ter. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-683