Art. 687 · Commissione d'esame
Libro QUARTOTitolo IICapo IVSez. III

Art. 687

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Commissione d'esame

In vigore dal 17 nov 2018
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all', è composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. 2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dagli è rilevante, la commissione di cui al comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. 3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-687