Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 695
Nomina a vice brigadiere
In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro che al termine del corso di cui all', sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.
2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purchè continuino a possedere i requisiti di cui all', comma 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-695