Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI
Art. 767 bis
Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli
In vigore dal 25 feb 2026
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all', comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all', un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento.
2. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 1 è rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario.
3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-767-bis