Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 1482 ter
Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni
In vigore dal 8 mar 2025
1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano alle attività operative e alle missioni, intese come tutte quelle attività connesse alle seguenti missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare:
a) difesa dell'integrità del territorio, di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle vie di comunicazione ovunque minacciati;
b) contributi a garanzia della difesa collettiva dell'Alleanza atlantica, alle operazioni nell'ambito dell'Unione europea, alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera denominata "Frontex", alle operazioni di supporto alla pace (comprese l'imposizione della pace), alle attività di stabilizzazione e ricostruzione, nonché a tutte le operazioni militari condotte in modo autonomo o in coalizione;
c) interventi nelle attività di supporto alla pace, di assistenza umanitaria, nella cooperazione militare e nella diplomazia militare per incrementare la stabilizzazione internazionale attraverso la cooperazione e lo sviluppo con altri Paesi;
d) attività delle Forze armate, di natura straordinaria o concorsuale, riguardanti la salvaguardia delle libere istituzioni, il supporto all'autorità di pubblica sicurezza nazionale per servizi connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli interventi in situazioni di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria necessità o urgenza, il supporto nel settore della pubblica utilità e della tutela ambientale, nonché le attività del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - a spiccata connotazione operativa di direzione, di coordinamento e di esecuzione delle operazioni connesse alla ricerca e soccorso e alle emergenze in mare e nei porti, le operazioni di polizia giudiziaria e di polizia marittima, ambientale e ispettiva di competenza del medesimo corpo;
e) attività delle Forze di polizia a ordinamento militare, denotate da particolare complessità e articolate su più giorni, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, di concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile nonché le attività denotate da particolare complessità e articolate su più giorni per l'attuazione e il coordinamento da parte della Guardia di finanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e nell'azione di sorveglianza sull'immigrazione clandestina, nelle acque territoriali e nella zona contigua al fine di assolvere, in via esclusiva, le funzioni operative della sicurezza del mare.
2. Il personale impiegato nelle attività di cui al comma 1:
a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale e non può fruire dei permessi sindacali;
2) non può esercitare la facoltà prevista dall', comma 2, nè quella di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all', comma 1, lettera e);
b) non può esercitare il diritto di assemblea.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale:
a) incluso negli assetti di alta e altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attività di cui al comma 1;
b) non inquadrato in unità organiche che, singolarmente o in piccole aliquote, è impiegato nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente.
4. Durante la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attività operative e missioni di cui al comma 1, il personale di cui ai commi 2 e 3:
a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
2) compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere, può esercitare la facoltà prevista dall', comma 2, può fruire di permessi sindacali ed esercitare la facoltà di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all', comma 1, lettera e);
b) può esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1482-ter