Parte ILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2197 septies

Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

In vigore dal 1 gen 2026
1. In aggiunta a quanto previsto dall' e nell'ambito degli organici di legge di cui all', comma 1, lettera a), come determinati dall'anno 2026 all'anno 2030, è autorizzato, per ciascun anno, il reclutamento fino al massimo di 100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a 24 anni; b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado; c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente. 3. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^ classe e sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2197-septies

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