Parte VII›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2257 ter
Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
In vigore dal 10 mag 2024
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data del 27 maggio 2022 avevano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano alle disposizioni del libro quarto, titolo IX, capo III entro novanta giorni. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni gli accertamenti previsti dall'.
2. Le quote percentuali di iscritti previste dall', commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;
b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2257-ter