Libro QUARTO›Titolo IX›Capo III
Art. 1477
Costituzione
In vigore dal 31 dic 2023
1. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall', è istituito presso il Ministero della difesa l'apposito albo per l'iscrizione delle APCSM. Analogo albo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per l'iscrizione delle APCSM riferite al personale del Corpo della guardia di finanza.
2. Le APCSM, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i quali, accertati i requisiti previsti dalle disposizioni del presente capo, entro i sessanta giorni successivi ne dispongono l'iscrizione nel relativo albo. Per le APCSM riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali e la raccolta dei contributi sindacali.
3. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.
4. Le APCSM comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta la conformità ai requisiti previsti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti.
5. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'APCSM, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.
6. L'APCSM incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 5 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'.
Note all'articolo
- La L. 28 aprile 2022, n. 46 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1477