Libro QUARTO›Titolo IX›Capo II
Art. 1473
Autorità competente al rilascio della autorizzazione
In vigore dal 23 giu 2023
1. L'autorizzazione di cui all' deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;
f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e-bis), dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.
2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1473