Libro QUARTOTitolo IXCapo II

Art. 1473

Autorità competente al rilascio della autorizzazione

In vigore dal 23 giu 2023
1. L'autorizzazione di cui all' deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa; e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti; f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e-bis), dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono. 2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1473

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