Libro QUARTO›Titolo IX›Capo II
Art. 1469
Libertà di circolazione e sede di servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.
2. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.
3. I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.
4. L'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall' del regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1469