Libro QUARTOTitolo IXCapo I

Art. 1465

Diritti riconosciuti dalla Costituzione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali. 2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita. 3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1465

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