Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. X
Art. 1462
Encomi ed elogi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:
a) encomio solenne;
b) encomio semplice;
c) elogio.
2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente.
3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.
4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. È tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica.
5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.
6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.
7. L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.
8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. È trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.
9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non è competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1462